Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il personale femminile collegiato delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza, che lascia il servizio senza avere
conseguito il diritto a pensione secondo le norme contenute
nell'ordinamento di previdenza per i salariati degli Enti locali,
approvato con legge 25 luglio 1941, n. 934, e successive
modificazioni e integrazioni, ha diritto alla restituzione, senza
interessi, dei contributi versati alla Cassa di previdenza per i
salariati degli Enti locali, sia per la quota a carico dell'Ente, sia
per la quota a proprio carico, fatta deduzione della quota che, ai
sensi del successivo articolo 2, dovra' essere versata all'Istituto
nazionale della previdenza sociale per l'assicurazione obbligatoria
per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, ai sensi dell'art.
3 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e successive
modificazioni.