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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro
e la previdenza sociale, e' autorizzato ad emanare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme generali
e speciali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per la
igiene del lavoro.