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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni concernenti l'assunzione obbligatoria dei reduci,
orfani e vedove di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e nelle
imprese private, previste dal decreto legislativo 4 agosto 1945, n.
453, e dalle successive estensioni e modificazioni di cui ai decreti
5 agosto 1947, n. 884, 3 settembre 1947, n. 885, 1 novembre 1947, n.
1815, 26 febbraio 1948, n. 104, 2 marzo 1948, n. 135, gia' prorogate
con la legge 4 luglio 1950, n. 537, sono richiamate in vigore fino al
31 dicembre 1955.
Nulla e' innovato alle vigenti disposizioni sul divieto di
assunzione nelle categorie di personale non di ruolo impiegatizio e
salariato da parte delle pubbliche Amministrazioni.