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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per la prosecuzione ed il completamento a cura del Ministero dei
lavori pubblici dei lavori di costruzione dell'aeroporto
intercontinentale di Roma (Fiumicino) e per l'esecuzione delle opere
necessarie ai servizi inerenti all'aeroporto stesso, ivi compresi i
collegamenti stradali, telefonici ed elettrici esterni, e'
autorizzata l'ulteriore spesa di lire 14.000.000.000.
La somma prevista al precedente comma sara' stanziata nello stato
di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire
due miliardi nell'esercizio 1954-55: lire 5 miliardi nell'esercizio
1955-56, lire cinque miliardi nell'esercizio 1956-57 e lire due
miliardi nell'esercizio 1957-58 e sara' gestita dall'Amministrazione
centrale del Ministero stesso.
Della somma autorizzata dal presente articolo, una quota non
superiore all'uno per cento puo' essere destinata alle spese di
progettazione e generali.