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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per l'esercizio finanziario 1955-56 il Commissario generale del
Governo per il Territorio di Trieste e' autorizzato a disporre con
propri decreti, nei limiti dei fondi appositamente stanziati nei
bilanci delle Amministrazioni interessate, spese per il funzionamento
dei servizi statali e commissariali sulla base dell'ordinamento gia'
in atto, nonche' per lavori pubblici, per interventi di carattere
economico, sociale ed assistenziale e per erogazioni di contributi ad
Enti ed Istituzioni del Territorio stesso anche in deroga alle
vigenti leggi italiane.
In deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
e successive modificazioni, le somministrazioni dei fondi di cui al
precedente comma verranno effettuate mediante aperture di credito
senza alcun limite di somma.
Tali aperture di credito, se rimaste in tutto od in parte inestinte
alla fine dell'esercizio, potranno essere trasportate integralmente,
o per la parte inestinta, al successivo esercizio finanziario.
Al Commissario generale del Governo e' estesa la facolta' di cui al
comma terzo dell'art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27
giugno 1946, n. 37.
Le somme gia' riscosse dai funzionari subdelegati e non erogate
alla chiusura dell'esercizio potranno essere da questi trattenute per
effettuare, non oltre l'esercizio successivo, pagamenti relativi alla
spesa che formava oggetto delle sub-anticipazioni. Ove trattasi di
accreditamenti afferenti alla parte ordinaria, i pagamenti saranno
limitati alla spesa di competenza dell'esercizio finanziario per il
quale gli accreditamenti stessi furono originariamente disposti.