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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Un impianto elettrico funzionante a corrente alternata e' ritenuto
a bassa tensione quando la tensione del sistem e' uguale o minore a
400 volt efficaci; in caso contrario e' ritenuto ad alta tensione.
Il presente articolo sostituisce e annulla l'ultimo comma dell'art.
1 del regio decreto 25 novembre 1940, n. 1969.
Il valore-limite di 400 volt e' sostituito ai diversi valori-limite
attualmente definiti da provvedimenti di legge o di governo
nell'intento di distinguere le linee e gli impianti elettrici a
corrente alternata funzionanti a bassa tensione da quelli funzionanti
ad alta tensione ad ogni effetto e quali che siano i termini adottati
per designare detti impianti e le rispettive tensioni.
Sara' ritenuta bassa tensione anche la tensione di 500 volt
concatenata, limitatamente alle reti di distribuzione esistenti e ai
toro ampliamenti, quando esse siano destinate al servizio di
stabilimenti industriali e casi similari, alimentate da proprie
cabine di trasformazione, fintanto che tale tensione sara' consentita
in base alle disposizioni della legge 8 marzo 1949, numero 105.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 giugno 1955
GRONCHI
SCELBA - ROMITA -
VILLABRUNA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO