Legge Ordinaria n. 519 del 20/06/1955 (Pubblicata nella G.U. del 1 luglio 1955)
Modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  nomina  a sostituto avvocato e' conferita a seguito di concorso
per esame teorico e pratico, al quale possono essere ammessi:
    a)  gli  appartenenti  al ruolo dei procuratori dello Stato, dopo
almeno tre anni di servizio;
    b)  i  magistrati  dell'Ordine giudiziario che abbiano almeno tre
anni  di  servizio,  compreso  l'uditorato,  ed abbiano conseguito la
nomina ad aggiunto giudiziario;
    c) i magistrati della Giustizia militare i quali, avendo compiuto
tre  anni  di  servizio,  compreso  il  periodo  di tirocinio abbiano
conseguito  la  nomina  a  sostituto  procuratore militare di seconda
classe;
    d)  i  magistrati della Corte dei conti che abbiano conseguito da
almeno   un   anno   la   qualifica   di  vice  referendario  e  che,
precedentemente  all'assunzione  in  servizio,  siano  stati iscritti
all'albo degli avvocati o dei procuratori legali;
    e)  gli  avvocati  regolarmente  iscritti nell'albo alla data del
bando  di  concorso, con anzianita' di iscrizione non inferiore ad un
anno e che non abbiano oltrepassato l'eta' di anni trentacinque.
  Non  e'  richiesto  il  minimo  di  anzianita'  di servizio per gli
appartenenti  alle  categorie  di cui alle lettere a), b), c) e d), i
quali precedentemente all'assunzione in servizio nei rispettivi ruoli
fossero gia' in possesso dei requisiti di cui alla lettera e).
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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