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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Governo della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro
e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio
dei Ministri e con il Ministro per l'industria ed il commercio, e'
autorizzato ad emanare, entro un anno dalla entrata in vigore della
presente legge, norme intese ad integrare o modificare quelle della
legge 12 aprile 1943, n. 455, sull'estensione dell'assicarazione
obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi ed
all'asbestosi per le parti riguardanti la disciplina delle visite
mediche dei lavoratori di cui agli articoli 5, 6, 13, 14 della legge
anzidetta e il funzionamento del Collegio medico; la rendita di
passaggio di cui all'art. 10 della legge stessa; il limite minimo di
inabilita' permanente e il regime di revisione; l'adeguamento del
salario base; la modifica della tabella A, annessa alla citata legge;
una disposizione transitoria per la prevenzione in materia;
l'istituzione di una Sezione distinta del Fondo speciale infortuni
(art. 70 regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765).
Le norme predette saranno inspirate ai seguenti criteri:
a) attuare un piu' efficace controllo dello stato di salute e
della idoneita' fisica dei lavoratori anche all'atto dell'entrata in
vigore della legge delegata disciplinando le denuncie, registrazioni
e notizie intorno alle lavorazioni e ai lavoratori;
b) far gravare la spesa del funzionamento del Collegio medico
unicamente sull'Istituto nazionale della previdenza sociale e
sull'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro;
c) assicurare la corresponsione, entro piu' brevi termini, della
rendita di passaggio ai lavoratori colpiti dalle malattie anzidette,
ed in misura piu' adeguata alle necessita' economiche dei lavoratori
assicurati che abbandonano le lavorazioni morbigene, e per un termine
di almeno un anno;
d) ridurre dal 33 al 20 per cento il limite minimo di inabilita'
permanente, modificando il regime di revisione dell'inabilita';
e) adeguare al particolare rischio della silicosi e
dell'asbestosi il sistema della determinazione del salario base ai
fini della liquidazione delle prestazioni assicurative;
f) ampliare il campo della tutela con la modifica della tabella
A, annessa alla legge 12 aprile 1943, n. 455, prolungando il periodo
massimo di indennizzabilita' a quindici anni ed apportando modifiche
alle lavorazioni;
g) dettare una norma transitoria per l'applicazione del regio
decreto 14 aprile 1927, n. 530, fino alla emanazione del regolamento
speciale di prevenzione per la silicosi e l'asbestosi;
h) istituire una sezione distinta dal Fondo speciale infortuni
presso la Cassa depositi e prestiti per assicurati o loro superstiti
in particolari condizioni, o per lavoratori emigrati rientrati in
Patria non aventi diritto alle indennita' previste dalla legge 13
aprile 1943, n. 455.