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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il personale delle Amministrazioni dello Stato anche con
ordinamento autonomo, inquadrato nei ruoli speciali transitori, o
che, avendo maturato il diritto all'inquadramento, non abbia ancora
ottenuto il relativo provvedimento formale, ed il personale femminile
coniugato, appartenente ai ruoli organici delle Amministrazioni
stesse, che abbia, raggiunto o raggiunga, per effetto degli aumenti
previsti dal presente articolo, il limite di anni venti di effettivo
servizio, puo', entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, chiedere il collocamento a riposo.
Potra' altresi' chiedere il collocamento a riposo il personale
maschile di ruolo che abbia raggiunto o al quale manchino non piu' di
cinque anni per il raggiungimento del limite massimo di eta' previsto
dalle vigenti disposizioni, ed il personale femminile anche non
coniugato, che abbia raggiunto o al quale manchino non piu' di dieci
anni per il raggiungimento di tale limite.
Non potranno valersi di tale facolta' gli impiegati di gruppo A. di
grado 6° o superiore e quelli di gruppo B di grado 7° o superiore.
Delle stesse facolta' potra' usufruire il personale subalterno e
salariato di ruolo con vent'anni di effettivo servizio, calcolato
come nel primo comma del presente-articolo.
Al personale collocato a riposo al sensi dei precedenti commi e'
concesso un aumento di servizio; fino ad un massimo di cinque anni,
da valere sia ai fini del compimento della anzianita' di cui al primo
comma, sia ai fini della liquidazione della pensione.
L'aumento e' elevato fino ad un massimo di sette anni
complessivamente nei confronti di coloro che abbiano la qualifica di
mutilato o invalido, o, militare o civile, per fatto di guerra o per
servizio, o la qualifica di combattente o partigiano combattente o
vedova di guerra.
Agli effetti dell'applicazione del presente articolo il periodo
trascorso in aspettativa per motivi di salute e' considerato
effettivo servizio, ed e' valutato per intero anche per la
liquidazione della pensione.
Al personale collocato a riposo ai sensi del presente articolo
sara' applicato il trattamento derivante dal conglobamento delle
retribuzioni e dalla relativa liquidazione delle pensioni ai pari
grado in attivita' di servizio, con le modalita' che saranno
stabilite dal nuovo trattamento economico dei pubblici dipendenti.
Il computo dell'anzianita' di servizio, ai fini dell'applicazione
del presente articolo, viene fatto con riferimento alla data di
cessazione dal servizio ai sensi del secondo comma dell'art. 6.