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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli articoli 15, lettera d), e 19, lettera b), del decreto
legislativo 17 aprile 1948, n. 547, ratificato, con modificazioni,
con la legge 2 gennaio 1952, n. 41, sono modificati come segue:
Art. 15, lettera d): "del direttore del servizio amministrativo e
dell'ispettore generale amministrativo".
Art. 19, lettera b): "del direttore del servizio amministrativo che
lo presiede in caso di assenza o di impedimento del direttore
generale e dell'ispettore generale amministrativo".