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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubbica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La somma di lire un miliardo da destinarsi, ai termini dell'art. 4,
lettera b), della legge 2 aprile 1953: n. 212, allo sviluppo ed alla
rinnovazione del naviglio peschereccio e della relativa attrezzatura
con i benefici previsti dalla legge 8 marzo 1949, n. 75, e successive
modificazioni, e' elevata a lire 2200 milioni. La spesa di lire 4400
milioni, autorizzata dall'art. 10 della legge 2 aprile 1953, n. 212,
per l'esercizio 1954-55, e' elevata a lire 5100 milioni e, in
corrispondenza la seesa di lire 4 miliardi autorizzata dall'art. 70
della legge 25 Iuglio 1952, n. 949, per lo stesso esercizio, e'
ridotta a lire 3300 milioni.