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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I primari ospitalieri allontanati dal servizio per motivi politici
o razziali e riammessi a norma del regio decreto-legge 6 gennaio
1944, n. 9, del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944,
n. 301, e che per effetto di raggiunti limiti di eta' vengano
collocati a riposo, saranno trattenuti in servizio in soprannumero
sino al 70° anno di eta'.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 luglio 1955
GRONCHI
SCELBA - GAVA
Visto, il
Guardasigilli: MORO