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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi, prevista dal regio
decreto-legge 4 ottobre 1933, n. 1827, e dalle successive
modificazioni, e' estesa a tutto il personale, di qualsiasi
categoria, sanitario, amministrativo o salariato, che presti la sua
opera presso i sanatori, gli ospedali civili e psichiatrici, le
cliniche, i consorzi antitubercolari ed ogni altra istituzione
pubblica sanitaria.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e i decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo n chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 luglio 1955
GRONCHI
SCELBA - GAVA -
VIGORELLI
Visto, il Guardasigilli: MORO