Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ferma restando la procedura stabilita per l'annullamento dei
crediti dello Stato dagli articoli 265 e seguenti del regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato, approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il
Ministro per le finanze e gli intendenti di finanza, secondo la
rispettiva competenza, possono provvedere all'annullamento dei
crediti medesimi mediante decreti cumulativi, da sottoporsi alla
registrazione della Corte dei conti.