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La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le vigenti disposizioni legislative e regolamentari, che
accordano benefici a favore del personale delle Amministrazioni dello
Stato e degli Enti pubblici locali e parastatali in possesso di
benemerenze di guerra, sono estese ai dipendenti degli Enti pubblici
comunque denominati.
Tali Enti apporteranno ai loro regolamenti le integrazioni
necessarie per l'estensione dei benefici anzidetti al proprio
personale ex combattente, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti e
delle caratteristiche dei singoli rapporti d'impiego o di lavoro.
Le norme integrative di cui ai precedenti commi saranno approvate
con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro per
il tesoro.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 luglio 1955
GRONCHI
SCELBA - TREMELLONI -
GAVA - ERMINI
Visto, il Guardasigilli: MORO