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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Per un periodo di cinque anni, a partire dall'entrata in vigore
della presente legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e
gli organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nei limiti
delle rispettive competenze, hanno facolta' di affidare in
concessione a persone giuridiche gli studi e le ricerche, anche
sperimentali, che siano necessari per la redazione del piano generale
e dei progetti di bonifica, nonche' la compilazione del piano e dei
progetti stessi.
Gli studi, le ricerche ed i progetti suindicati sono considerati
come un distinto lotto delle opere da eseguire, e formano oggetto di
separata concessione.
La relativa spesa non potra' eccedere la misura dello 0,40 per
cento di quella autorizzata in ciascun esercizio finanziario per la
esecuzione di opere di bonifica.
La spesa e' anticipata dallo Stato, il quale si rivale della quota
a carico degli interessati quando provvede alla concessione dei
restanti lotti di lavori o in sede di ripartizione della spesa delle
opere eseguite in gestione statale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 gennaio 1955
EINAUDI
SCELBA - GAVA - MEDICI
Visto, il
Guardasigilli: DE PIETRO