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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La indennita' di residenza alle farmacie rurali, di cui alla legge
22 novembre 1954, n. 1107, e' pagata entro il 31 agosto di ogni anno.
E' applicabile il disposto degli articoli 79 e 80 del testo unico
delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 febbraio 1955
EINAUDI
SCELBA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO