Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' prorogato, per il periodo di un anno dall'entrata in vigore
della presente legge, il termine stabilito dalla legge 27 dicembre
1953, n. 961, per il versamento al Fondo per l'indennita' agli
impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti
a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con
modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per
l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione,
previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, alle disposizioni
contenute nell'art. 4 del decreto medesimo.