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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In aggiunta alle anticipazioni concesse con la legge 29 luglio
1949, n. 193, il Tesoro dello stato e' autorizzato a concedere al
"Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato" ulteriori
anticipazioni di lire cinquecento milioni all'anno per gli anni 1955
e 1950 e di lire un miliardo all'anno per gli anni 1957 e 1958.
Il versamento della quota relativa all'anno 1955 sara' effettuato,
in relazione alle richieste dell'Ispettorato generale per il credito
ai dipendenti dello Stato, a partire dal 10 luglio 1955.