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La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nella formazione delle graduatorie dei vincitori nei concorsi a
cattedre di insegnamento negli Istituti di istruzione media, banditi
con i decreti Ministeriali 27 aprile 1951, i posti non ricoperti per
mancanza di candidati che abbiano conseguito la votazione complessiva
di 70 centesimi, saranno conferiti in ordine di merito a coloro i
quali nei concorsi medesimi abbiano riportato una votazione
complessiva inferiore a 70 centesimi con non meno di 7 decimi nelle
prove di esame.