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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per il traffico di frontiera
ed il pascolo e relativi scambi di Note, conclusi a Roma il 2 luglio
1953.