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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A partire dall'esercizio finanziario 1951-52, le disponibilita' del
bilancio dello Stato destinate in ciascun esercizio alla copertura di
oneri derivanti da provvedimenti legislativi non perfezionati al
termine dell'esercizio stesso, possono essere utilizzate per la
copertura degli oneri medesimi nell'esercizio successivo.
In tal caso, ferma restando l'attribuzione di dette disponibilita'
all'esercizio in cui esse sono state acquisite, la competenza della
spesa viene posta a carico dell'esercizio in cui il provvedimento e'
perfezionato.