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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 21 giugno 1955, n. 492,
recante provvedimenti a favore degli agricoltori ed allevatori sardi
danneggiati dalla siccita', con la seguente modificazione:
L'art. 1 e' sostituito dal seguente:
"Nei Comuni della Sardegna, che saranno determinati con decreto
del prefetto di ciascuna Provincia, e' sospesa, fino al 31 dicembre
1955, l'esecuzione forzata delle obbligazioni derivanti da contratti
di locazione di fondi rustici adibiti a pascolo, a semina di cereali
ed olivetati e da concessioni di terre incolte o insufficientemente
coltivate, disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale
19 ottobre 1944, n. 279, e del decreto legislativo 6 settembre 1946,
n. 89, e successive integrazioni e modificazioni, nonche' da prestiti
agrari e da acquisti di macchine e attrezzi agricoli, bestiame da
lavoro, concimi e mangimi.
Sono inoltre sospesi fino alla fine dell'anno agrario gli sfratti
per morosita' nell'adempimento dei contratti di locazione di cui al
comma precedente".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 luglio 1955
GRONCHI
SEGNI - COLOMBO - MORO
- ANDREOTTI - GAVA -
VANONI - VIGORELLI
Visto, il Guardasigilli: MORO