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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La rinnovazione dei Consigli comunali e provinciali gia' scaduti o
che scadono per compiuto quadriennio nel 1955 e' rinviata al 1956. Ai
sensi dell'art. 8 dil testo unico 5 aprile 1951, n. 203, i predetti
consiglieri esercitano le loro funzioni fino all'indizione dei comizi
elettorali per la loro rinnovazione. I sindaci e le Giunte
municipali, i presidenti e le Giunte provinciali restano in carica
fino alla nomina dei successori.
Rimangono, altresi', in carica fino all'insediamento dei nuovi
Consigli le Amministrazioni straordinarie che scadono entro l'anno
1955.
Rimangono anche in carica fino alla nomina dei nuovi Consigli tutte
le Commissioni amministratrici di aziende municipalizzate e di altri
enti che siano state, per legge o per statuto, nominate dai Consigli
predetti e che sono gia' scadute o vengono a scadere entro il 1955.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque etti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 luglio 1955
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: MORO