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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il contributo per il funzionamento dei Centri didattici istituiti
con la legge 30 novembre 1942, n. 1545, e' elevato, a decorrere
dall'esercizio 1954-55, a lire trentaquattro milioni.