Legge Ordinaria n. 66 del 27/02/1955 (Pubblicata nella G.U. del 15 marzo 1955)
Modificazioni all'art. 1279 del Codice della navigazione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  misure  dei  contributi  previsti  dal  primo  e  secondo comma
dell'art.  1279  del  Codice  della  navigazione, approvato con regio
decreto 30 marzo 1942, n. 237, modificato con decreto legislativo del
Capo  provvisorio  dello  Stato 26 aprile 1947, n. 547, sono elevate,
per  i  porti  marittimi, rispettivamente a lire 1,30 ed a lire 2 per
ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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