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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le misure dei contributi previsti dal primo e secondo comma
dell'art. 1279 del Codice della navigazione, approvato con regio
decreto 30 marzo 1942, n. 237, modificato con decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547, sono elevate,
per i porti marittimi, rispettivamente a lire 1,30 ed a lire 2 per
ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata.