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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'art. 2 della legge 29 luglio 1949, n. 474, e' modificato come
segue:
"Oltre ai raggruppamenti previsti dal secondo comma dell'art. 18
del regolamento approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e
successive modificazioni, le cartelle ed obbligazioni fondiarie
possono essere raggruppate in titoli multipli di 200, 400, 1000 e
2000 di esse".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 agosto 1955
GRONCHI
SEGNI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO