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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' fissato al 31 dicembre 1956 il termine di costruzione stabilito
al terzo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 8 maggio 1947, n.
399, modificato con le leggi 11 gennaio 1950, n. 22, 1 marzo 1952, n.
113, e 1 dicembre 1953, n. 900.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 agosto 1955
GRONCHI
SEGNI - ROMITA -
TAMBRONI - MORO -
GAVA ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: MORO