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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il contributo previsto dall'articolo 1 della legge 4 novembre 1951,
n. 1287, e' elevato, a partire dall'esercizio finanziario 1954-55, a
lire 275.000.000.