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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' costituito presso il Commissariato per il turismo, che ne cura
la gestione, un Fondo di rotazione destinato:
a) alla concessione di mutui venticinquennali per la costruzione,
la ricostruzione, l'ampliamento e l'adattamento di immobili ad uso di
alberghi e di pensioni a tipo alberghiero;
b) alla concessione di mutui di durata non superiore a dieci anni
per l'arredamento delle aziende di cui alla precedente lettera a),
nonche' per l'ammodernamento e il rinnovo dell'arredamento di
alberghi e pensioni a tipo alberghiero esistenti.