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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Hanno diritto all'assistenza di malattia secondo le norme stabilite
dalla presente legge, e sempreche' l'assistenza stessa non spetti per
altro titolo o in virtu' di assicurazione obbligatoria propria o di
altri membri della famiglia;
1) i titolari di pensioni derivanti dall'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e dalle
altre forme di previdenza obbligatoria riconosciute sostitutive
dell'assicurazione generale predetta o che sono dichiarate tali con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con gli altri Ministri
interessati, nonche' i titolari di pensioni o rendite comunque ed a
qualsiasi titolo corrisposte da imprese, fondi, casse, gestioni,
anche se sia stato concesso l'esonero dalla assicurazione generale
obbligatoria e dalle forme sostitutive in base alle norme vigenti ed
anche se l'esonero medesimo non risulti ancora deciso.
Nulla e' innovato alle disposizioni contenute nell'articolo, nn. 7
e 8 della legge 30 ottobre 1953, n. 841;
2) i titolari di pensioni dirette o indirette a carico delle
Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli
Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, ovvero, a carico di
Monti pensioni o Istituti o Fondi speciali per pensioni amministrati
da Comuni, Province e istituzioni di pubblica assistenza e
beneficenza, nonche' i titolari di assegni vitalizi a carico
dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli enti
locali;
3) i titolari di rendite da infortunio sul lavoro o da malattia
professionale, nei casi di inabilita' permanente di grado non
inferiore all'80 per cento, ovvero di rendite ai superstiti.
Oltre ai titolari di cui ai precedenti commi l'assistenza di
malattia spetta altresi' ai seguenti familiari dei titolari stessi,
purche' conviventi ed a carico:
a) alla moglie, purche' non separata legalmente per sua colpa,
ovvero al marito, permanentemente inabile al lavoro;
b) ai figli celibi e nubili legittimi, legittimati o naturali
legalmente riconosciuti, ai figli adottivi, agli affiliati, agli
esposti regolarmente affidati e ai figli nati da precedente
matrimonio del coniuge, di eta' minore degli anni 18 o anche di eta'
superiore se inabili al lavoro;
c) ai fratelli e alle sorelle entro i limiti e alle condizioni
previste per i figli;
d) ai genitori, purche' abbiano superato i 60 anni di eta' per il
padre ed i 55 per la madre, e senza limiti di eta' se permanentemente
inabili ai lavoro.