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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il personale direttivo ed insegnante dei Conservatori di musica,
delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici, degli Istituti e
delle Scuole d'arte, la cui nomina senza concorso fu annullata per
effetto del decreto legislativo luogotenenziale del 15 febbraio 1945,
n. 133, e che all'epoca della revisione delle nomine senza concorso
non ottenne la conferma in ruolo, che abbia continuato a prestare
lodevole servizio e che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, presti, sempre lodevolmente, la sua opera negli
Istituti predetti ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo
luogotenenziale n. 133, e' confermato in ruolo nei rispettivi posti
direttivi o cattedre, o in cattedre affini.