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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'importo annuo del contributo statale alle spese di funzionamento
dell'istituto nazionale per il commercio estero e' stabilito, a
decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55, in lire trecento
milioni.