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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1954-1955, e' autorizzata la
spesa di lire 300.000.000 da erogare a cura del Commissariato del
turismo, per la concessione di contributi, a favore di Enti pubblici
o di diritto pubblico, per iniziative e manifestazioni che
interessino il movimento turistico.