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La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il contributo annuo dello Stato nelle spese di funzionamento
dell'Ente nazionale per le industrie turistiche, previsto dalla legge
13 ottobre 1950, n. 844, e' elevato da lire 855 milioni a lire
1.055.000.000, a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55.