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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli istituti, le aziende di credito e gli uffici postali che non
abbiano effettuato il versamento o presentato la denunzia, ai sensi
dell'art. 4 della legge 11 luglio 1952, n. 911, non sono soggetti
alle sanzioni di cui all'art. 11 della stessa legge, purche'
effettuino il versamento o presentino la denuncia entro il termine di
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entro il suddetto termine di novanta giorni i titolari di depositi
bancari e postali e di cassette di sicurezza ed i possessori di
titoli di credito, indicati nell'art. 1 della legge 11 luglio 1952,
n. 911, potranno presentare la denuncia richiesta dallo stesso
articolo.
I titoli di credito, denunciati nel termine stabilito dal
precedente comma, non incorrono nell'inefficacia sancita dall'art. 3
della legge sopraindicata.