Legge Ordinaria n. 706 del 04/08/1955 (Pubblicata nella G.U. del 19 agosto 1955)
Norme integrative e modificative alla legge 11 luglio 1952, n. 911, sullo sblocco dei titoli bancari e postali, delle cassette di sicurezza e dei titoli di credito e sulla devoluzione all'Erario di taluni di essi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  istituti,  le  aziende di credito e gli uffici postali che non
abbiano  effettuato  il versamento o presentato la denunzia, ai sensi
dell'art.  4  della  legge  11 luglio 1952, n. 911, non sono soggetti
alle  sanzioni  di  cui  all'art.  11  della  stessa  legge,  purche'
effettuino il versamento o presentino la denuncia entro il termine di
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  Entro  il suddetto termine di novanta giorni i titolari di depositi
bancari  e  postali  e  di  cassette  di sicurezza ed i possessori di
titoli  di  credito, indicati nell'art. 1 della legge 11 luglio 1952,
n.  911,  potranno  presentare  la  denuncia  richiesta  dallo stesso
articolo.
  I   titoli   di  credito,  denunciati  nel  termine  stabilito  dal
precedente  comma, non incorrono nell'inefficacia sancita dall'art. 3
della legge sopraindicata.
 

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