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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed
artigiane approvato col regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, sono
apportate le seguenti modificazioni:
Il primo ed il secondo comma dell'art. 3 sono sostituiti dai
seguenti:
"Le aziende soggette alle disposizioni del presente testo unico
(devono assumere una delle denominazioni appresso indicate:
a) Cassa rurale di.........(indicazione del Comune e della
Provincia) - Societa' cooperativa a responsabilita' limitata o
illimitata;
b) Cassa artigiana di....... (indicazione del Comune e della
Provincia) - Societa' cooperativa a responsabilita' limitata o
illimitata;
c) Cassa rurale ed artigiana di...... (indicazione del Comune e
della Provincia) - Societa' cooperativa a responsabilita' limitata o
illimitata.
Queste denominazioni possono essere integrate con espressioni di
carattere distintivo previo benestare degli organi di vigilanza.
Le suddette aziende saranno in appresso indistintamente indicate
con la denominazione di "Casse" o di "Casse rurali ed artigiane".
Le "Casse" gia' costituite possono proporre agli organi di
vigilanza la nuova denominazione sociale che intendono assumere in
relazione a quanto e' disposto nel primo comma".