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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai dipendenti dell'Amministrazione dei monopoli di Stato addetti ai
servizi delle coltivazioni dei tabacchi, che compiano servizi
nell'ambito della circoscrizione della Direzione compartimentale di
appartenenza, a una distanza superiore ai 5 chilometri dalla sede di
ufficio loro assegnata, con ritorno nella stessa giornata, e'
attribuito, in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio con i
mezzi regolamentari, aumentate di due decimi, un'indennita'
giornaliera che sara' stabilita, per i vari gradi o qualifiche ed
eventualmente variata, con decreti del Ministro per le finanze di
concerto con quello per il tesoro.
Qualora il servizio renda necessario il pernottamento fuori della
sede di ufficio, purche' preventivamente autorizzato dalla competente
Direzione compartimentale, si applicano le normali disposizioni sul
trattamento di missione, eccetto per quanto concerne la distanza
minima, che e' stabilita in quella indicata nel precedente comma.