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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata l'effettuazione di quattro lotterie nazionali
annuali: la "Lotteria di Merano", la "Lotteria di Agnano", la
"Lotteria di Monza" ed una quarta lotteria collegata ad un
avvenimento da determinare, di volta in volta, con decreto del
Ministro per le finanze.
Le prime tre lotterie sono collegate rispettivamente con la corsa
ippica internazionale di Merano, con la corsa ippica internazionale
di Agnano e con la corsa automobilistica internazionale di Monza.