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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli appartenenti alla gente di mare non possono essere arruolati
come cuochi per la preparazione dei pasti all'equipaggio a bordo di
una nave mercantile addetta alla navigazione marittima, che ne abbia
l'obbligo a norma delle tabelle di armamento stabilite dall'Autorita'
marittima o dai contratti collettivi di lavoro, se non siano titolari
di un diploma, da rilasciarsi in base ad esame dalla Autorita'
marittima competente, attestante l'attitudine ad esercitare la
professione di cuoco di bordo.
L'Autorita' marittima competente puo' dispensare dalla osservanza
della disposizione suddetta nel caso in cui vi sia scarsita' di
cuochi di bordo.