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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge, gli assegni familiari del settore dei
servizi tributari appaltati, comprensivi degli assegni di caropane
stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6
maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni, sono determinati,
per tutti gli aventi diritto, nelle misure di lire 4160 mensili per
ciascun figlio, lire 2808 per il coniuge e lire 1430 per ciascun
ascendente.