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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente, legge:
Art. 1.
Alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti cambiari per
mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di
assegni bancari, nonche' delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento
fatte in conformita' della legge cambiaria, provvedono soltanto le
Camere di commercio, industria e agricoltura.
La pubblicazione e' quindicinale e deve apparire entro il ventesimo
giorno successivo alla quindicina cui si riferisce, comprendendo
tutti i protesti levati e le dichiarazioni di rifiuto di pagamento
sottoposte a registrazione nella rispettiva circoscrizione camerale.
Chiunque intenda pubblicare notizia di protesti cambiari deve
riferirsi all'elenco ufficiale.