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La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in
vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento
nelle Casse dello Stato della somma e dei proventi dovuti per
l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1955 al 30 giugno 1956, giusta
l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella A).
E' altresi' autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari
per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'esercizio
medesimo.