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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il contributo ordinario annuale per le spese di funzionamento
dell'Istituto per il Medio ed Estremo Oriente (I.S.M.E.O.), fissato
in 30 milioni di lire con la legge 9 aprile 1953, n. 262, e' elevato,
a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55, a 150 milioni di
lire.