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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ferme restando le due sessioni di cui all'art. 164 del testo unico
31 agosto 1933, n. 1592, nel periodo corrente tra il 1 e il 15
febbraio di ogni anno avra' luogo, presso le Universita' e gli
Istituti di istruzione superiore, un appello di esami di profitto e
di laurea o diploma, quale prolungamento della sessione autunnale.
In detto appello e' consentito agli studenti di sostenere un solo
esame di profitto, oltre a quello di laurea o diploma. Tale
limitazione non si applica agli studenti fuori corso a sensi
dell'art. 149, primo comma, del testo unico delle leggi
sull'istruzione superiore approvato con il regio decreto 31 agosto
1933, n. 1592.