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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il termine utile di un anno (7 giugno 1950) previsto dall'art. 5,
ultimo comma, della legge 14 maggio 1949, n. 269, per la richiesta
all'Istituto nazionale della previdenza sociale di iscrizione al
Fondo nazionale di previdenza da parte di ex agenti gia' addetti ai
servizi di trasporto in concessione, iscritti a Casse speciali, viene
prorogato ad un anno dalla data di pubblicazione della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 febbraio 1955
EINAUDI
SCELBA - GAVA - VIGORELLI
- MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO