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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I capitani, i maggiori ed i tenenti colonnelli della Guardia di
finanza non prescelti per l'avanzamento sono mantenuti in servizio
permanente effettivo per quattro anni, ma non oltre il raggiungimento
dei limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente, e sono
successivamente collocati in ausiliaria od a riposo, con o senza
iscrizione nella riserva, a seconda della loro idoneita'.
Gli ufficiali di cui al precedente comma non sono ripresi in esame
per la formazione dei quadri di avanzamento successivi a quello cui
si riferiscono le dichiarazioni di non prescelto.