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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il prodotto ottenuto dalla demargarinazione a freddo degli oli di
oliva di cui al regio decreto-legge 27 settembre 1936, n. 1986,
convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 233, ha la denominazione
obbligatoria di "pasta bianca di demargarinazione di olio d'oliva".