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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza sono collocati a riposo al compimento
del:
60° anno di eta', se marescialli;
58° anno di eta', se brigadieri o vicebrigadieri;
56° anno di eta', se guardie scelte o guardie.