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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i
seguenti Accordi internazionali:
Convenzione internazionale concernente il trasporto dei viaggiatori
e dei bagagli per ferrovia (C.I.V.), con relativi annessi, firmata a
Berna il 25 ottobre 1952;
Convenzione internazionale concernente il trasporto di merci per
ferrovia (C.I.M), con relativi annessi, firmata a Berna il 25 ottobre
1952;
Protocollo addizionale alle Convenzioni internazionali concernenti
il trasporto per ferrovia delle merci (C.I.M.) e dei viaggiatori e
bagagli (C.I.V.), firmato a Berna il 25 ottobre 1952;
Protocollo addizionale alle Convenzioni internazionali del 25
ottobre 1952, concernenti il trasporto per ferrovia delle merci
(C.I.M.) e dei viaggiatori e bagagli (C.I.V.), firmato a Berna l'11
aprile 1953.